• IL CONTO ENERGIA IN ITALIA:
Grazie a questo sistema di incentivazione, produrre energia elettrica con impianti fotovoltaici rappresenta un interessantissimo investimento, proprio come avviene ormai da anni in altri paesi d'Europa, Germania e Spagna in testa.
La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (solare in primis) è tra le priorità di tutti i governi nazionali, in relazione all’emergenza clima e all’esaurimento progressivo delle fonti fossili (petrolio, gas, carbone, ecc.).
Il 19 febbraio 2007 è entrato in vigore in Italia il Decreto Legislativo Nuovo Conto Energia attraverso cui si definiscono i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Tale decreto costituiva il recepimento della Direttiva Europea per le fonti rinnovabili (Direttiva 2001/77/CE) in cui si dà la possibilità di usufruire a chiunque di finanziamenti in conto energia. Ciò significa che gli incentivi in conto energia per la costruzione di impianti fotovoltaici (pannelli solari che producono elettricità) verranno erogati in "conto energia" anziché in "conto capitale": si basano cioè su una tariffa incentivante ( in conto energia ) per kWh di energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico che consente di ammortizzare il costo dell'installazione rivendendo l'energia elettrica prodotta direttamente al gestore GSE. Questo provvedimento garantirà anche in Italia il successo degli impianti solari per la produzione di energia elettrica, grazie al conto energia, esattamente come è accaduto in Germania, dove i finanziamenti in conto energia hanno permesso il decollo del settore fotovoltaico diventando così il secondo paese al mondo per installazioni. Al termine dei 20 anni l’energia prodotta tramite l'incentivazione in conto energia potrà essere utilizzata direttamente per i consumi privati e quindi le bollette che si riceveranno saranno a quel punto relative alla differenza tra quello che si produrrà e quello che si sarà utilizzato. I vantaggi a seguito dell’attuazione di questa nuova norma rispetto al passato, si possono sintetizzare essenzialmente in tre fattori:
  • Tali incentivi in conto energia sono a disposizione sia per le persone fisiche che giuridiche (comuni, enti locali, aziende private etc.) e sono diventati oggi più facilmente erogabili. Si può installare l’impianto fotovoltaico sulla propria abitazione o in azienda in qualsiasi momento (rispettando solo alcune scalette burocratiche), in poco tempo e senza partecipare ad estenuanti gare di punteggio o affrontare pratiche pluriannuali.
  • Oltre tutte le finalità etiche insite nel concetto di energia pulita, grazie alla novità del conto energia chiunque può; decidere di utilizzare la produzione di energia come una forma pura di investimento. Gli incentivi in conto energia, come sottolineato prima, non vanno a sostenere i costi per la realizzazione dell'impianto ma mirano a far investire per produrre energia elettrica da impianto fotovoltaico in un ottica di investimento a medio-lungo termine.
  • ll produttore di energia elettrica in conto energia potrà vendere al gestore GSE quanto prodotto a costi molto superiori rispetto ai prezzi di acquisto attuali. L'energia prodotta dagli impianti verrà ceduta per 20 anni al gestore ad un prezzo pari circa al doppio/triplo rispetto l’ammontare normalmente pagato (0,18 € al kWh) in ragione della potenza installata e della tipologia di impianto in conto energia scelto.
I costi dell'incentivazione degli impianti fotovoltaici in conto energia non sono a carico dello stato, ma sono coperti con un prelievo sulle tariffe elettriche che tutti i consumatori (componente tariffaria A3) stanno pagando da anni. Questa componente a carico del consumatore è pari a circa 0,0014€ (poco meno di 3 lire) per ogni kWh.
L’IVA sugli impianti fotovoltaici in conto energia è pari al 10%.
  • VECCHIO E NUOVO CONTO ENERGIA:
Il “vecchio Conto Energia” è stato avviato con Decreto del 28.07.2005 e ha introdotto un’innovazione fondamentale: passare dai contributi a fondo perduto versati in un’unica soluzione (Programma nazionale 10.000 Tetti Fotovoltaici), ad un contributo graduale nel tempo e commisurato all’effettiva produzione di energia elettrica fotovoltaica da parte dell’impianto solare. Il meccanismo introdotto ha mostrato tuttavia da subito alcuni limiti: difficoltà nell’accesso alle tariffe tramite domande e graduatorie, tetti di incentivazione insufficienti, procedure burocratiche complesse. Pur registrando dei primi risultati, questi fattori hanno rappresentato un forte ostacolo allo sviluppo del fotovoltaico nella prima fase (2005 – 2006).
Il “nuovo Conto Energia” è un meccanismo totalmente nuovo introdotto dal DM 19.02.2007 e rappresenta una svolta storica per lo sviluppo del settore del solare in Italia. Il Decreto ha introdotto semplificazioni e migliorie che hanno permesso un vero rilancio del settore che sta registrando finalmente numeri importanti (per ulteriori informazioni, scarica la guida al Nuovo Conto Energia redatta dal GSE).
  • SPECIALE CONTO ENERGIA:
Il conto Energia è una forma di incentivazione legata all’uso di energia elettrica prodotta dal Sole, di cui possono beneficiare sia privati cittadini così come comuni, enti pubblici o aziende. Le tariffe incentivanti hanno una durata di 20 anni dalla data di avvio dell’impianto fotovoltaico e consentono al soggetto proprietario dell’impianto di guadagnare, dalla produzione di energia elettrica, rivendendola al gestore GSE.
Lo schema successivo permette di comprendere il meccanismo del Conto Energia:
funzionamento del Conto Energia
All’interno del sistema sono inseriti i misuratori di energia che permettono di usufruire dei vantaggi del Conto Energia e dello scambio dell’energia con il distributore. Anzitutto il cosiddetto “Terzo contatore”, inserito subito a valle dell’inverter, misura tutta l’energia prodotta. Vi è poi, in sostituzione al contatore tradizionale, il contatore bidirezionale che contabilizza gli scambi di energia con la rete del distributore.
Il “Terzo contatore”, misura tutta l’energia prodotta; questo dato è comunicato tramite tele-lettura al GSE (Gestore del Servizio Elettrico), il quale eroga all’utente l’incentivo da Conto Energia per 20 anni. Dopo questo primo livello l’energia prodotta è ancora di proprietà dell’utente-produttore, che può quindi disporne per i propri usi, evitando di assorbirla da rete e quindi di pagarla al distributore. Se la produzione eccede i consumi, l’energia viene comunque immessa in rete.
A questo punto si possono attuare due differenti modalità per trasferire energia alla rete e tali modalità continuano ad essere attive finché l’impianto resta in esercizio, anche dopo lo scadere delle tariffe incentivanti al 20-esimo anno:
Scambio sul posto
  • L'energia in eccesso rispetto ai consumi dei carichi dell’utente viene immessa in rete, viene misurata (con il secondo contatore), ma non ci viene pagata. E’ però possibile riassorbire la stessa quantità d’energia dalla rete quando ci serve (in questo senso la rete diventa una sistema di accumulo) senza a nostra volta pagarla. In questo modo l’utente-produttore risparmia circa 18c€ per tutta l'energia prodotta da FV che viene autoconsumata (vedi rendimento per lo scambio sul posto).
Cessione in rete
  • Come per lo scambio sul posto, l'energia prodotta che istantaneamente viene assorbita dai carichi permette di risparmiare il corrispondente acquisto da rete (circa 18c€/kWh), l'eccedenza viene invece immessa in rete e pagata dall'ente distributore con delle tariffe minime garantite (circa 9,5c€/kWh). Questa modalità è obbligatoria per impianti di potenza superiore ai 200kW* (vedi rendimento per lo scambio in rete).
    *La Finanziaria 2008 ha esteso a 200 kW la potenza massima fino a cui gli impianti alimentati a fonti rinnovabili potranno accedere allo scambio sul posto. Tale norma sarà operativa dopo la pubblicazione di una delibera dell’AEEG che dovrà ridefinire le regole e le modalità per usufruire di questo servizio
  • CONTO ENERGIA INCENTIVI:
Le tariffe incentivanti del Conto Energia sono state fissate sulla base di tre categorie di potenza degli impianti:
  • da 1 a 3 kWp
  • da 3 a 20 kWp
  • oltre 20 kWp (non sono previsti limiti di potenza)
All’interno di queste categorie, ognuna è divisa in impianti non integrati nell’edificio o installati a terra, impianti parzialmente integrati ed, infine, impianti integrati. La tabella di seguito sintetizza il valore dell’incentivazione riconosciuta al variare della potenza e della tipologia di impianto:
Potenza P (kW) Non integrato Parzialmente integrato Integrato
1 ≤ P ≤ 3 0,40 € 0,44 € 0,49 €
3 < P ≤ 20 0,38 € 0,42 € 0,46 €
P > 20 0,36 € 0,40 € 0,44 €
Come si evince dalla tabella, oltre che in base alla taglia dell'impianto, la tariffa è differenziata in funzione del livello di integrazione architettonica raggiunto.
Tariffe incentivanti in conto energia in base alla taglia:
  • impianti da 1 a 3 kWp: tipologia cliente privato, tariffe in conto energia : 0,40 - 0,44 - 0,49
  • impianti da 3 a 20 kWh: tipologia cliente condominio/piccola azienda, tariffe in conto energia: 0,38 - 0,42 - 0,46
  • impianti oltre i 20 kWp: tipologia cliente media/grande azienda, tariffe in conto energia : 0,36 - 0,40 - 0,44
L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, entrati in esercizio in ciascuno degli anni del periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, ha diritto, in relazione alla potenza nominale e alla tipologia dell’impianto, alla tariffa incentivante sopra riportata decurtata del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008.
Successivamente le tariffe verranno aggiornate con nuovi decreti emanati ogni 2 anni.
Nel caso di impianti superiori a 3 kW di potenza è possibile usufruire di una maggiorazione del 5% delle tariffe incentivanti:
  • quando la maggior parte dell’energia elettrica prodotta è consumata dall’utenza a cui è intestato l’impianto;
  • su alcuni edifici pubblici;
  • per impianti integrati installati in aziende agricole e in caso di bonifiche da eternit.
  • PREMIO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ABBINATI AD UN USO EFFICIENTE DELL’ENERGIA:
Gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto e destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate all’interno possono beneficiare di un premio aggiuntivo quando si realizzino interventi atti a ridurre i consumi energetici di almeno il 10%.
Per poter usufruire del premio aggiuntivo occorre:
  • redigere un attestato di certificazione energetica per l’edificio su cui è già installato o s’intende installare l’impianto fotovoltaico, specificando gli interventi in grado di ridurre i consumi dell’edificio
  • effettuare gli interventi previsti riducendo i consumi energetici di almeno il 10%. ed attestare i risultati con una seconda certificazione energetica
  • inviare al GSE entrambe le certificazioni chiedendo il premio, che verrà conteggiato a partire dall’anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda.
Il premio aggiuntivo consiste nella maggiorazione della tariffa incentivante pari a una percentuale equivalente alla metà del risparmio energetico percentuale ottenuto grazie agli interventi eseguiti. Il premio non può superare il 30% della tariffa incentivante.
Non è possibile usufruire dell’incentivo e del premio:
  • nel caso in cui siano stati concessi incentivi pubblici in conto capitale e/o in conto interessi eccedenti il 20% del costo dell’investimento;
  • gli impianti realizzati ai fini del rilascio della certificazione energetica ed entrati in esercizio in data successiva al 31/12/2010;
  • gli impianti per i quali è stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Inoltre non è possibile cumulare la tariffa incentivante ed il premio con::
  • i certificati verdi;
  • i titoli di efficienza energetica.
  • LIVELLI DI INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA
Impianto non integrato architettonicamente:
È l'impianto fotovoltaico installato a terra o su tetto piano, in assenza di parapetto o comunque con un parapetto di altezza limitata:
schema dell'impianto non integrato
Impianto parzialmente integrato architettonicamente:
È l'impianto fotovoltaico installato su tetto a falda con i moduli complanari alla copertura, ovvero su tetto piano qualora sia presente un parapetto di altezza minima pari alla metà dell'altezza dei moduli. Essi non sostituiscono i materiali che costituiscono le superfici di appoggio ma sono posizionati sopra gli elementi di arredo urbano, superfici esterne di edifici, strutture edilizie.
Sono installati:
  • su tetti piani e terrazze di edifici e fabbricati
  • in modo complanare alle superfici degli edifici su cui sono fissati (tetti a falda, coperture, facciate) o agli elementi di arredo urbano e viario
schema dell'impianto parzialmente integrato
Impianto totalmente integrato architettonicamente:
È l'impianto fotovoltaico installato su tetto a falda dove:
  • I moduli sostituiscono i materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati, mantenendo la stessa inclinazione e funzionalità architettonica
  • I moduli e i relativi sistemi di supporto costituiscono la struttura di copertura di pensiline, pergole e tettoie
  • I moduli sostituiscono la parte trasparente o semi trasparente di facciate o lucernari, garantendo l’illuminamento naturale degli ambienti interni all’edificio
  • I moduli costituiscono la parte esposta al sole delle parti riflettenti inserite in elementi d’illuminazione (lampioni stradali con fari esposti verso superfici riflettenti)
  • I moduli e i relativi sistemi di supporto costituiscono dei frangisole o pannelli fonoassorbenti di barriere acustiche
  • I moduli sostituiscono gli elementi di rivestimento e copertura di balaustre e parapetti
  • I moduli sostituiscono o integrano i vetri di finestre
  • I moduli costituiscono gli elementi strutturali di persiane
  • I moduli costituiscono rivestimento o copertura aderente alle superfici descritte nelle tipologie precedenti
schema dell'impianto totalmente integrato
Nell'allegato 2 del Decreto del 19 febbraio 2007 sono riportare in dettaglio tutte le tipologie di installazione che rientrano nei differenti livelli di integrazione architettonica
  • ITER PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO :
I passi da seguire per realizzare un impianto fotovoltaico e beneficiare del Conto Energia sono i seguenti:
  • Verifica in Comune delle autorizzazioni necessarie ed eventuali vincoli
  • Selezione dell' impianto fotovoltaico d'interesse e avvio dei lavori
  • Invio da parte del cliente del progetto preliminare al Gestore di Rete e richiesta di connessione alla rete
  • Notifica della conclusione dei lavori al Gestore di Rete a impianto ultimato
  • Richiesta di concessione della tariffa al GSE entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto
  • Notifica da parte del GSE della tariffa riconosciuta
  • MODALITÀ E DOCUMENTI PER LA CESSIONE DEI CREDITI:
La cessione dei crediti è ammessa esclusivamente per la totalità degli stessi, a favore di un unico cessionario e sino ad eventuale revoca espressa.
L'atto di cessione dei crediti - che va sottoscritto sia dal cedente che dal cessionario - deve:
  • essere stipulato, a valle della sottoscrizione della prevista Convenzione, per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi dell’art. 69 del Regio Decreto del 18 novembre 1923, n. 2440;
  • riportare il numero della Convenzione e la relativa data di sottoscrizione;
  • dare evidenza, nei casi in cui il soggetto responsabile sia una persona giuridica, dei poteri di rappresentanza del sottoscrittore cedente attestati da idonea certificazione notarile o idoneo documento della Cancelleria Commerciale del Tribunale o della C.C.I.A.A., con data emissione non anteriore a 90 giorni;
  • essere notificato al GSE a cura dell’Ufficiale Giudiziario, ovvero, nel caso di cessioni dei crediti disposte in favore di istituti finanziari sottoscrittori dell’Accordo Quadro, mediante l’invio di lettera raccomandata A. R. (vedi "Accordo Quadro").
Il GSE, con lettera raccomandata, comunica alle parti di aver ricevuto la richiesta di cessione dei crediti e che la stessa rispetta gli adempimenti, anche formali, richiesti (un modello di atto di cessione dei crediti è disponibile in fondo alla sezione).
Le tariffe incentivanti vengono riconosciute al soggetto cessionario fino alla revoca del contratto, da comunicarsi con lettera (un modello della lettera di revoca è disponibile in fondo alla sezione).
Tale revoca, che va sottoscritta sia dal cedente che dal cessionario su carta intestata del cessionario, deve:
  • richiamare il numero della Convenzione e la relativa data di sottoscrizione;
  • riportare le coordinate bancarie da utilizzare per l’aggiornamento della domiciliazione dei pagamenti;
  • dare evidenza dei poteri di rappresentanza del sottoscrittore cessionario, attestati da idonea certificazione notarile o idoneo documento della Cancelleria Commerciale del Tribunale o della C.C.I.A.A. con data emissione non anteriore a 90 giorni;
  • essere notificata al GSE a cura dell’Ufficiale Giudiziario, ovvero, nel caso di cessioni disposte in favore di istituti finanziari sottoscrittori dell’Accordo Quadro, mediante l’invio di lettera raccomandata A. R..
La revoca, come previsto nella Convenzione, produce effetti a partire dal secondo mese successivo alla data di notifica.
Il GSE non può essere considerato responsabile in caso di mancate, errate e/o ritardate comunicazioni di cui sopra da parte del cedente e/o cessionario.
Le stesse modalità devono ritenersi valide anche nel caso di mandato all'incasso (revocabile/irrevocabile). Tuttavia il relativo atto di revoca deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio.
Documenti da scaricare:
  • MODALITÀ E DOCUMENTI PER LA STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO:
Il GSE sottoscrive un Accordo Quadro con gli istituti finanziari che consente di avvalersi di modalità semplificate nelle procedure di comunicazione delle cessioni dei crediti effettuate dai titolari degli impianti fotovoltaici a favore degli istituti stessi.
Gli atti di cessione dei crediti, infatti, possono essere inoltrati a mezzo raccomandata AR evitando l’invio a mezzo Ufficiale Giudiziario.
Il testo dell’ Accordo Quadro non modificabile, da scaricare in fondo alla pagina, in duplice copia a cura degli interessati, deve essere completato nelle parti di competenza, siglato in ogni pagina allegati compresi, sottoscritto da persona con poteri di rappresentanza legale ed inviato al GSE.
L’Accordo Quadro viene perfezionato con l’apposizione delle firme da parte del GSE che provvede a trattenerne una copia mentre la seconda copia viene inviata, a mezzo raccomandata A. R., all’indirizzo riportato nell’articolo 5 dell'Accordo stesso.
Documenti da scaricare:
  • COSTO DI UN IMPIANTO:
Per quanto riguarda la realizzazione dell'impianto i valori orientativi vanno da 7.000 euro per kW per gli impianti di taglia fino a 10 kW a poco meno di 5.000 euro per kW per impianti di taglia elevata (500 - 1.000 kW); mentre il costo annuo di manutenzione è abbastanza contenuto: normalmente è stimato in circa l’1% del costo d’impianto.
>> segue Normativa
  • NORMATIVA COMUNE:
Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003
Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
Delibera AEEG n. 28/06 del 13.02.2006
Condizioni tecnico/economiche del servizio di Scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 Kw (ai sensi dell'art.6 del Dlg n. 387).
Finanziaria 2008
Novità della finanziaria 2008.
Risoluzione n. 207/E
Delibera della Agenzia delle Entrate relativa alla sovrapposizione dei contributi, derivanti dal Conto Energia e dall'incentivo al 55% per le ristrutturazioni energetiche.
  • NORMATIVA NUOVO CONTO ENERGIA:
Decreto ministeriale del 19/02/2007
Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Delibera n. 90/07 del 13.04.2007
Attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007, ai fini dell’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici.
Delibera n.88/07 del 13.04.2007
Disposizioni in materia di misura dell'energia prodotta da impianti di generazione.
Delibera n.89/07 del 13.04.2007
Condizioni tecnico economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale minore o uguale ad 1 kW.
Decreto legislativo 311/06 del 29.12.2006
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
Decreto legislativo 192/05 del 19.08.2005
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
  • NORMATIVA VECCHIO CONTO ENERGIA:
Decreto Ministeriale del 28.07.2005
Conto Energia: criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.
Decreto Ministeriale del 06.02.2006
Conto Energia fotovoltaico - modifiche e integrazioni.
Delibera AEEG n 40.06 del 24.02.06
Modificazione e integrazione alla Deliberazione dell' AEEG n. 188.05 del 14 settembre 2005.
Delibera AEEG n_188.05 del 14.09.2005
Definizione del soggetto attuatore e delle modalità per l'erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici (in attuazione dell'art. 9 del Decreto Ministeriale del 28.07.05).
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