In Italia, da settembre 2005, è attivo un meccanismo di incentivazione, spesso definito "Conto Energia", per la produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici. A febbraio 2007 sono state introdotte radicali modifiche allo schema originario.
La caratteristica fondamentale di questo sistema di incentivazione è quella di remunerare l'energia prodotta dall'impianto con una tariffa incentivante. In altre parole è come se lo Stato riconoscesse ai cittadini e alle aziende proprietari di impianti fotovoltaici un contributo sulla produzione di energia elettrica. Tale energia è misurata in kWh (chilowattora).
La tariffa incentivante può essere concessa a tutti gli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica nazionale o alle piccole reti rurali, e l'ente predisposto ad erogare questo incentivo è il GSE (Gestore dei Servizi Elettrici - ex GRTN).
Le modifiche introdotte a febbraio 2007 prevedono che la richiesta al GSE per la concessione della tariffa incentivante debba esser fatta immediatamente dopo l'inizio del funzionamento dell'impianto fotovoltaico (entrata in esercizio). L'incentivo viene concesso per una durata di 20 anni.
Sono disponibili incentivi per tutte le richieste ammesse fino ad una potenza cumulata pari a 1200 MW.
Al raggiungimento di tale limite saranno disponibili ulteriori 14 mesi per presentare le richieste ed ottenere comunque il riconoscimento dell'incentivo. Ciò assicura tutti colore che intraprendono la realizzazione di un impianto fotovoltaico di poter beneficiare del conto energia.
L'incentivo in conto energia può essere utilmente cumulato con uno tra i due seguenti benefici:
- i risparmi in bolletta del "Net Metering" (vedi più avanti) per gli impianti fino a 20kWp;
- la vendita dell'energia immessa in rete (l'energia prodotta e non autoconsumata);
- delle prestazioni tecniche dei moduli fotovoltaici, dell'inverter e degli altri componenti dell'impianto;
- delle condizioni operative dei moduli (con l'aumento della temperatura di funzionamento diminuisce l'energia prodotta).
La seguente tabella mostra il valore dell'incentivo nel 2007 e 2008 a seconda dell'appartenenza dell'impianto ad una fascia di potenza, ed alla tipologia di installazione:
| Dimensioni dell'impianto |
Tariffe dell’incentivo in base alla tipologia di installazione |
| Nessuna integrazione architettonica(1) |
Parziale integrazione architettonica(2) |
Integrazione architettonica(3) |
| da 1 a 3 kWp |
0,40 €/kWh |
0,44 €/kWh |
0,49 €/kWh |
| oltre 3, fino a 20 kWp |
0,38 €/kWh |
0,42 €/kWh |
0,46 €/kWh |
| oltre 20 kWp |
0,36 €/kWh |
0,40 €/kWh |
0,44 €/kWh |
L'incentivo è incrementato del 5% nei seguenti casi:
- impianti a terra di potenza superiore a 3 kWp se, nell'arco dell'anno, almeno il 70% dell'energia prodotta viene autoconsumata;
- impianti a servizio di scuole pubbliche o parificate;
- impianti a servizio di strutture sanitarie pubbliche;
- impianti con integrazione architettonica che vadano a sostituire coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
- impianti a servizio di enti locali con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti.
Inoltre, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti pubblici, sono considerati alla pari degli impianti completamente integrati a prescindere della tipologia d'installazione. Beneficiano, quindi, della tariffa incentivante più alta per le diverse taglie di potenza.
I titolari di impianti installati a servizio di edifici o unità immobiliari in regime di Net Metering hanno diritto ad una maggiorazione della tariffa fino al 30% se dopo l'installazione dell'impianto FV eseguono interventi di
Efficienza Energetica producendo una Certificazione che dimostri la riduzione dei consumi (elettrici e termici).
Sono disponibili, dal 2007, incentivi per tutte le richieste ammesse fino ad una potenza cumulata pari a 1200 MW.
Al raggiungimento di tale limite saranno disponibili ulteriori 14 mesi per presentare le richieste ed ottenere comunque il riconoscimento dell'incentivo (24 mesi per impianti di soggetti pubblici).
Ciò assicura tutti coloro che intraprendono la realizzazione di un impianto fotovoltaico di poter beneficiare del conto energia.
Altri incentivi per l'installazione di impianti fotovoltaici possono essere erogati dalle Regioni e dalle Province.
Qualora questi siano "in conto capitale" possono essere cumulati agli incentivi "in conto energia" solo se la quota di incentivo in conto capitale non supera il 20% del costo dell'impianto.
Altro tipo di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono i "Certificati Verdi", titoli riconosciuti dal GRTN che possono essere venduti e acquistati ad un prezzo fissato.
Qualora vengano riconosciuti certificati verdi per la produzione di energia elettrica non si possono richiedere incentivi in conto energia.
Citiamo inoltre i Titoli di Efficienza Energetica, chiamati "Certificati Bianchi", che possono essere percepiti in funzione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili.
Anche questi titoli hanno un mercato ed è quindi possibile ottenere degli introiti mediante la loro vendita ma non possono essere cumulati con gli incentivi in conto energia.
Il "net metering" o "scambio di energia alla pari" è un meccanismo che regola l'immissione ed il prelievo dell'energia elettrica dalla rete (Delibera AEEG 224/2000 e 28/2006). E' un servizio erogato dalla società elettrica che esegue l'allacciamento dell'impianto fotovoltaico alla rete pubblica.
Possono giovare di questo sistema tutti gli impianti allacciati alla rete che producono energia elettrica mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili e che hanno una potenza compresa tra 1 e 20 kW4 (fotovoltaico, mini-eolico, mini-idro...), per tutta la durata di vita utile dell'impianto.
Il funzionamento è il seguente: l'energia (kWh) prodotta dall'impianto e non assorbita dalle utenze elettriche (lampade, elettrodomestici, macchinari...) viene immessa in rete e misurata da un apposito contatore. Alla fine dell'anno la società elettrica effettua un conguaglio tra energia assorbita ed energia immessa; al cliente viene rimborsata una quota dell'energia assorbita pari a quella immessa in rete durante l'arco dell'anno.
Non è prevista alcuna remunerazione dell'eventuale saldo positivo d'energia immessa in rete, risultante dal conguaglio annuale, ma questa quantità d'energia elettrica può essere portata a credito per gli anni successivi, fino ad un massimo di tre anni. Se l'impianto è sovradimensionato rispetto ai consumi ed il credito è sistematico, esso viene di fatto perduto.
Il Net Metering può essere cumulato con il beneficio proveniente dal meccanismo di incentivo in conto energia.
La parte di energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico che non viene consumata dalle utenze (illuminazione, elettrodomestici, macchine, ecc…) viene ceduta alla rete elettrica di distribuzione.
Tale quota di energia può essere venduta al GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) ad un prezzo stabilito dall'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas.
Per poter vendere energia elettrica è necessario:
- avere una P.IVA;
- stipulare ogni anno una convenzione con il GSE che ha un costo variabile in funzione dell'energia venduta;
- espletare le pratiche per l'officina elettrica (solo per impianti >20kWp).
La vendita dell'energia elettrica esclude la possibilità di beneficiare del servizio di "Net Metering".
Vendita dell'energia o Net Metering?
Il proprietario di un impianto con potenza da 1 a 20 kWp ha dei benefici economici maggiori nello scegliere il servizio di Net Metering, se la quantità di energia elettrica prodotta dall'impianto non supera i propri consumi su base annua.
Con il Net Metering si semplificano inoltre tutti gli adempimenti amministrativi ed i costi connessi.