In Italia esistono incentivi per impianti solari termici articolati su quattro livelli:
Aliquota IVA del 10% sulla realizzazione di impianti solari
Tra i vari provvedimenti normativi di natura tributaria contenuti nella recente finanziaria (
legge 488/99) è stato inserito il
nuovo regime di aliquota IVA. L’aliquota IVA del 10% si applica in toto per quegli interventi che per il raggiungimento dell’obiettivo vedono una prevalenza percentuale delle attività (progettazione, manutenzione, ecc.) rispetto al valore del bene o dei beni impiegati. Nel caso di interventi che prevedono l’impiego di beni che costituiscono una parte significativa del valore totale della fornitura si potrà avere una aliquota IVA differenziata: 10% e 20%.
L’elenco dei beni considerati significativi è contenuto nel decreto 29 dicembre 1999 del Ministero delle Finanze (si tratta di ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetterie per bagni, impianti di sicurezza). Qualora nell’intera fornitura non vengano impiegati beni significativi che ricadono nella classificazione indicata, l’aliquota IVA sarà applicata nella misura del 10%. Per esempio, per quanto ci riguarda, l’IVA è del 10% per tutti gli interventi che prevedono l’impiego di apparati o beni che sfruttano come fonte di energia quella solare per la produzione di energia termica o elettrica.
Beneficiari dell'aliquota IVA del 10% possono essere persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, proprietari e affittuari di edifici residenziali.
Negli anni scorsi nella finanziaria è stata data la possibilità di detrarre dall’IRPEF parte del valore dell’investimento per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di recupero del patrimonio edilizio.
La detrazione IRPEF si applica sull’intero importo della fornitura, comprensiva dell’IVA del 10% e dovrà essere ripartita in 5 anni.
Le condizioni
Le principali novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 20-24 legge 244/2007) in materia di detrazione fiscale delle spese per la riqualificazione energetica sono sostanzialmente la proroga sino al 2010 della detrazione del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti e la determinazione dei nuovi limiti di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale e dei valori di trasmittanza termica per gli interventi sulle strutture opache orizzontali.
Nello specifico è stata definito che: venga sostituita la "Tabella 3", allegata alla legge 296/2006 con efficacia dal 1° Gennaio 2007, che rendeva operativa l’agevolazione anche per gli interventi relativi alle strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) degli edifici; la totale ridefinizione, per mezzo di un preciso decreto, dei limiti di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini degli interventi di "riqualificazione globale" (articolo 1, comma 344, legge 296/2006) e dei valori di trasmittanza termica per gli interventi sulle strutture opache verticali, finestre con infissi e strutture opache orizzontali (articolo 1, comma 345, legge 296/2006); la facoltà di poter spalmare al detrazione fiscale in un numero di quote annue di uguale importo non inferiore a 3 e non superiore a 10, a discrezione irrevocabile del contribuente all’atto della prima detrazione; una facilitazione procedurale per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari, per le quali, per gli interventi eseguiti dal 1° Gennaio 2008, non è più obbligatoria la presentazione della certificazione/qualificazione energetica dell’edificio.
Chi può benificiare della detrazione del 55%?
I soggetti beneficiari possono essere: persone fisiche, enti e soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir 917/1986, ovvero società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice e imprese familiari, non titolari di reddito d’impresa (che si fanno carico delle spese per l’esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti, su parti di edifici, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti), soggetti titolari di reddito d’impresa (che si fanno carico delle spese per l’esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica sui medesimi edifici). In tal caso, analogamente a quanto previsto per la detrazione del 36% per gli interventi di recupero edilizio su edifici residenziali è stato specificato che il beneficio è esteso, per le persone fisiche, anche ad eventuali familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile, nel caso in cui sostengono le spese relative all’intervento di riqualificazione energetica.
Procedura per ottenere le agevolazioni
I principali attori sono:
– Il beneficiario, proprietario, affittuario o amministratore di un condominio, fa la richiesta per la detrazione IRPEF;
– Il tecnico, iscritto all’albo, prepara l’istanza di concessione/autorizzazione edilizia, elabora la relazione 10/91, la relazione tecnica economica del progetto e gli schemi impiantistici;
– L’installatore abilitato esegue i lavori, fa il collaudo, rilascia una dichiarazione di conformità con la legge sulla sicurezza (46/90) ed emette la fattura.
I principali documenti richiesti:
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La Dichiarazione di Inizio Attività (oppure una autorizzazione/concessione ai lavori), comprendente Comunicazione al Sindaco, relazione tecnica con dichiarazione asseverata, relazione 10/91, progetto e schema impiantistica, viene preparata firmata da un tecnico iscritto all’albo e consegnata al Comune. Una copia viene trasmessa dall’utente, insieme al Modulo L449/97 01, al Centro Servizi Imposte Dirette e Indirette.
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Il Modulo L449/97 01 (
scarica il facsimile) per la comunicazione della detrazione del 55% ai fini IRPEF viene consegnato al Centro Servizi Imposte Dirette e Indirette. In allegato: dichiarazione di inizio attività (o autorizzazione/concessione ai lavori), comunicazione inizio lavori, prove pagamento ICI e un documento catastale dell’edificio.
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La Dichiarazione di conformità con la Legge 46/90 deve essere firmata dall’installatore con assunzione di responsabilità di avere adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e di contribuzione.
Per condomini si richiede in più:
– Tabella millesimali ripartizione spese comuni;
– Verbale assemblea in cui è stato deliberato e deciso l’intervento
entrambi da allegare al Modulo L449/97 01 e da consegnare al Centro Servizi Imposte Dirette.
Gli enti coinvolti sono:
– Il comune, ufficio competente per l’edilizia, rilascia le autorizzazioni richieste per lo specifico intervento.
– Il Centro Servizi Imposte Dirette e Indirette riceve il modulo specifico per la detrazione del 36% ai fini IRPEF, integrato con una serie di altri documenti (copia istanza autorizzazione, comunicazione inizio lavori, copia pagamento ICI, copia documento catastale).
– L’Azienda Sanitaria Locale (ASL), alla quale bisogna inviare informazioni sul progetto e la Dichiarazione di conformità con la Legge 46/90 sulla sicurezza.
Accanto agli strumenti nazionali, alcune Regioni hanno previsto contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti solari termici (in alcuni casi cumulabile con lo sconto IRPEF del 55%).
Le condizioni per ricevere incentivi regionale sono piuttosto eterogenee. Le procedure sono invece relativamente simili tra loro. In seguito alla pubblicazione del bando il richiedente consegna all’ufficio regionale competente la domanda per un contributo. La domanda deve essere completata con la descrizione del progetto, una relazione tecnico-economica, firmata da un tecnico iscritto all’albo o dal fornitore/installatore dell’impianto e la documentazione degli apparecchi da installare.
Un quarto elemento per l’agevolazione di impianti solari termici potrebbe essere la detrazione sull’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) concessa direttamente dal comune in cui si realizza l’impianto. Sono ancora pochi i comuni che prevedono questo tipo di incentivo.